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Lo Split Payment e l'Applicazione delle Norme da parte dell'Agenzia delle Entrate

Lo split payment fa parte del nostro ordinamento da qualche anno. In questo articolo analizziamo le principali caratteristiche di questo particolare istituto giuridico-fiscale, approfondendo l'applicazione e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (PA e Società) l’IVA addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un regime speciale di pagamento dell’IVA, che prevede la separazione (o scissione, per l’appunto) del pagamento della fattura tra l’imponibile e l’imposta sul valore aggiunto.

Questo meccanismo è stato introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la modifica del D.P.R. 633/1972, avvenuta a seguito dell’emanazione dell’articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 190/2014. Il decreto è stato successivamente modificato da diversi interventi legislativi, tra cui il Decreto-legge 148/2017. L'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è la norma cardine per l'applicazione di questo meccanismo.

Come Funziona il Meccanismo dello Split Payment

Nel sistema ordinario, quando un'azienda o un professionista emette una fattura, l'importo dell'IVA viene sommato al costo del bene o del servizio e incassato dal venditore. Con lo split payment, invece, il fornitore emette la fattura ma non incassa l'IVA, che viene direttamente versata all'Erario dall'acquirente.

In particolare, la dicitura che deve essere inserita in ogni fattura è la seguente: “Operazione soggetta a split payment - il cedente non incassa l’IVA ai sensi dell’ex art.17-ter del D.P.R. 633/1972”.

Schema del flusso di pagamento IVA con split payment

Ambito Soggettivo di Applicazione

I soggetti coinvolti nell'applicazione dello split payment sono le Pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 96/17, si è avuta una platea allargata di soggetti ai quali applicare questo regime. Per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi IVA di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. Precedenti documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate hanno ricordato questi elenchi del Mef, fungendo da bussola per i contribuenti.

Casi Specifici di Applicazione e Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle regole in materia di split payment, in particolare sciogliendo gli ultimi dubbi riguardo a società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio (CTU).

Con un documento di prassi, le Entrate hanno delimitato l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (CTU) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria.

  • Società Fiduciarie: L’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria.

  • Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU): In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio.

Split payment in Italia fino al 2026: guida completa per imprenditori e pubblica amministrazione

Esclusioni Future

È importante notare che dal 1° luglio 2025 le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB verranno escluse dai soggetti nei confronti dei quali applicare il meccanismo dello split payment, come previsto dalla decisione della Commissione UE n. 2024/2049.

Aspetti Operativi e Adempimenti

La gestione commerciale delle fatture soggette a split payment fa riferimento alle previsioni incluse nel Decreto MEF del 23.01.2015 e nella Circolare del 13/04/2015 n. 15/E. Anche la circolare n. 9/E dell’Agenzia, firmata dal direttore, ha illustrato l’impatto delle norme introdotte dalla Legge n. 96/17.

Compilazione della Dichiarazione IVA

Nella Dichiarazione IVA sono presenti diversi campi da compilare al fine di tener conto delle modifiche apportate all’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972:

  • Campo VE38 in ‘‘Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter’’: questo campo va ad accogliere, con riferimento al regime di split payment, non solo le operazioni effettuate nei confronti della P.A., ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel comma 1-bis dell’art. 17-ter DPR n. 633/72 (modificato dall’art. 1 del D.L. n. 50/17, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/17).

    Nella Sezione VE, dunque, devono essere inseriti i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter.

  • Campo VJ18 denominato ‘‘Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter’’: in questo campo devono essere esposti i dati relativi agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni ed anche dalle società elencate nel comma 1-bis dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/72.

    Nella Sezione VJ si devono riepilogare i dati relativi ad acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni titolari di partita IVA e dagli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 tenuti al versamento dell’imposta, per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi del comma 2 dell’art. 17-ter).

Esempio di compilazione dei campi VE38 e VJ18 nella Dichiarazione IVA

Modalità e Codici di Versamento

Il versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015, avviene tramite Modello F24.

Il Modello F24 deve essere presentato con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. Negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo specifico da utilizzare è il 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015.

Questo tributo rientra nelle tipologie tributi Iva e si applica alle categorie di contribuenti quali Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. cooperative.

Quadro Normativo e Circolari dell'Agenzia delle Entrate

Il meccanismo dello split payment è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 e la sua applicazione è disciplinata da un articolato quadro normativo e da numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Le principali fonti normative includono:

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
  • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015.
  • Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  • Decreto-legge 148/2017.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in particolare l'Articolo 17-ter).

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate hanno avuto un ruolo fondamentale nel fornire indicazioni operative e interpretative:

  • La circolare n. 9/E ha illustrato le novità relative allo split payment con platea allargata, chiarendo l'impatto delle norme introdotte dalla Legge n. 96/17.
  • Ulteriori chiarimenti sulle regole in materia di split payment sono stati forniti tramite la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 e la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015.
Timeline delle principali modifiche normative e circolari sullo split payment

Sebbene non direttamente collegato allo split payment, è opportuno ricordare che, a proposito di fatturazione elettronica, anche nei rapporti con l'estero sono in vigore nuove regole in materia di trasmissione delle fatture.

Sanzioni per Inadempimento

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sullo split payment, sono previste specifiche sanzioni per entrambi i soggetti coinvolti nel meccanismo.

  • Per il Fornitore: Chi non emette fattura con la corretta dicitura per lo split payment è punibile con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 (ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis.1 del D.Lgs. 471/97).

  • Per l'Acquirente (PA/Società): In caso di omissione o ritardo del versamento IVA allo Stato, la PA o la società acquirente è sottoposta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97). Nel caso di inadempimenti degli enti soggetti allo split payment, vi è l’applicazione della sanzione ex art. 471/97 (da 1.032 euro a 7.746 euro) per omesso o tardivo versamento dell'IVA.

Riepilogo dei Ruoli e delle Sanzioni nello Split Payment

Soggetto Ruolo nello Split Payment Sanzione per Inadempimento Tipico
Fornitore Emette fattura con dicitura "split payment"; non incassa l'IVA dal cliente. Da 1.000,00 a 8.000,00 euro (per mancata o errata applicazione/dicitura).
Acquirente (PA o Società soggetta) Versa l'IVA direttamente all'Erario; riceve fattura con "split payment". 30% dell’importo non versato (per omissione o ritardo nel versamento dell'IVA).

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