Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è uno dei meccanismi fiscali più particolari del sistema IVA italiano. Lo Split Payment 2026 è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA, che separa il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta. Non introduce una nuova imposta né aumenta la tassazione, ma modifica radicalmente il modo in cui l’IVA viene incassata e versata. Per questo motivo ha un impatto concreto soprattutto sulla gestione finanziaria delle imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione. In questo articolo analizziamo le principali caratteristiche di questo particolare istituto giuridico-fiscale, le scadenze e le modalità di versamento.
Cos'è lo Split Payment e come funziona
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’art.17-ter, DPR 633/72, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
In una normale operazione commerciale il fornitore emette fattura, incassa il totale comprensivo di IVA e versa successivamente l’imposta allo Stato tramite la liquidazione periodica. Con lo split payment avviene l’opposto: l’ente pubblico paga solo l’imponibile, mentre l’IVA viene trattenuta e versata direttamente all’Erario. Il pagamento viene diviso in due flussi distinti.
Il meccanismo è nato come misura anti-evasione negli appalti pubblici. In passato accadeva spesso che società poco strutturate incassassero l’IVA senza poi versarla, cessando l’attività o diventando irreperibili. Il danno per le casse pubbliche era rilevante perché l’imposta risultava formalmente pagata dall’ente ma mai riversata allo Stato. Trasferendo il versamento direttamente alla Pubblica Amministrazione il rischio viene praticamente eliminato: l’IVA non passa più dal fornitore e quindi non può essere sottratta.
Un esempio chiarisce l’effetto reale: un’impresa emette fattura da 1.000 euro più IVA al 22%. Il documento riporta un totale di 1.220 euro, ma l’importo effettivamente incassato sarà solo 1.000 euro. I 220 euro vengono versati direttamente allo Stato dal cliente pubblico.

Soggetti Obbligati e Ambito di Applicazione
In generale i soggetti obbligati a tale adempimento sono:
- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Come ogni anno, sul sito del Dipartimento delle Finanze vengono pubblicati gli elenchi delle società e degli enti soggetti alla scissione dei pagamenti, il cd. split payment. Per le imprese diventa quindi fondamentale controllare gli elenchi ufficiali aggiornati ogni anno dal MEF prima di emettere fattura.
Negli ultimi anni però l’ambito si è ridotto, infatti, dal 2025 sono state escluse le società quotate in borsa, segnale di un progressivo superamento del sistema. Tra le novità ricordiamo che a decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), sono escluse dallo split payment.

Scadenze e Modalità di Versamento dell'IVA da Split Payment
Le pubbliche amministrazioni sono alle prese con gli ultimi controlli prima di porre in essere il versamento dell’Iva derivante dagli obblighi di scissione dei pagamenti introdotto dall’art. 17-ter del Dpr.
Versamento IVA da scissione istituzionale
L’Iva dovuta sugli acquisti effettuati dalle PA per lo svolgimento dell’attività istituzionale, deve essere versata con specifico codice tributo. Le PA che non sono titolari di conti in banca d’Italia o presso le banche convenzionate, devono effettuare il versamento direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 8, capitolo 1203, art.
Versamento IVA da scissione commerciale
Per quanto riguarda gli acquisti relativi allo svolgimento dell’attività commerciale, le PA dovranno provvedere negli ordinari termini delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali (opzionali), stabiliti rispettivamente dall’art. 1 del Dpr. 100/1998 e dall’art. 7 del Dpr. 542/1999, dal momento che l’Iva da scissione dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre di esigibilità (art. 5, co.). L’imposta deriva dalle liquidazioni periodiche Iva ordinarie ed è dovuta unitamente a quella scaturente anche da eventuale imposta sulle operazioni attive, come rilevabile dai registri Iva art. 23 e 24 del Dpr.
Modalità di Versamento
Il versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, avviene tramite Modello F24 con modalità telematiche. Questo può essere fatto direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Chi deve versare:
- Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane.
- Società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tipologie tributi: IVA
Categorie contribuenti: Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc.
Split payment in Italia fino al 2026: guida completa per imprenditori e pubblica amministrazione
Impatto sulle Imprese e Fatturazione Elettronica
Il vero effetto dello split payment non riguarda le imposte ma la disponibilità finanziaria. In passato l’IVA incassata restava temporaneamente in azienda fino al versamento periodico e rappresentava una forma di autofinanziamento. Oggi quella somma non entra mai in cassa. Le imprese che lavorano frequentemente con la Pubblica Amministrazione si trovano spesso in una posizione di credito IVA: continuano a pagare l’imposta sugli acquisti ma non la incassano sulle vendite.
Lo split payment non rende più oneroso lavorare con la Pubblica Amministrazione dal punto di vista fiscale, ma lo rende più impegnativo dal punto di vista finanziario. L’azienda non dispone più dell’anticipo IVA che spesso compensava i tempi di pagamento lunghi degli enti pubblici. Di conseguenza diventa essenziale valutare la sostenibilità dei contratti pubblici anche in termini di flussi di cassa.
Fatturazione Elettronica per lo Split Payment
Dal punto di vista tecnico la fattura elettronica è simile a quella ordinaria, ma con alcune indicazioni obbligatorie. L’IVA deve essere esposta normalmente, accompagnata dalla dicitura relativa alla scissione dei pagamenti e dal codice di esigibilità specifico. In particolare, la dicitura che deve essere inserita in ogni fattura è la seguente: “Operazione soggetta a split payment - il cedente non incassa l’Iva ai sensi dell’ex art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La differenza principale è contabile: quell’IVA non entra nella liquidazione periodica del fornitore, perché il debitore d’imposta diventa l’ente pubblico.
Dichiarazione IVA e Sanzioni
Nella Dichiarazione IVA sono presenti diversi campi da compilare al fine di tener conto delle modifiche apportate all’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972.
- Campo VE38 in ‘‘Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter’’: questo campo va ad accogliere, con riferimento al regime di split payment, non solo le operazioni effettuate nei confronti della P.A., ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel comma 1-bis dell’art. 17-ter DPR n. 633/72 (modificato dall’art. 1 del D.L. n. 50/17, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/17). Nella Sezione VE, dunque, devono essere inseriti i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel art. 17-ter.
- Campo VJ18 denominato ‘‘Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter’’: in questo campo devono essere esposti i dati relativi agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni ed anche dalle società elencate nel comma 1-bis dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/72. Nella Sezione VJ si devono riepilogare i dati relativi ad acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni titolari di partita IVA e dagli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 tenuti al versamento dell’imposta, per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi del comma 2 dell’art. 17-ter).

Sanzioni
Il fornitore che non emette fattura con split payment è punibile con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 8.000,00. La PA, in caso di omissione o ritardo del versamento IVA allo Stato, è sottoposta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
Il Futuro dello Split Payment
Nel tempo però lo split payment è sempre stato considerato un sistema temporaneo. L’Unione Europea autorizza infatti l’Italia ad applicarlo solo tramite deroghe periodiche. Lo split payment non è definitivo. La normativa europea impone autorizzazioni temporanee e l’attuale proroga ne consente l’applicazione fino al 30 giugno 2026. Negli ultimi anni si è osservata una riduzione graduale dei soggetti coinvolti, segnale di un possibile abbandono futuro del sistema. Nel 2026 lo split payment resta operativo ma in fase di progressivo ridimensionamento. Non modifica il carico fiscale delle imprese, ma cambia il momento in cui il denaro entra in azienda. La differenza tra fatturato e liquidità diventa quindi il vero punto critico. Comprendere il funzionamento del sistema significa evitare errori contabili e soprattutto prevenire tensioni finanziarie.
Molte criticità derivano da errori formali piuttosto che sostanziali.
